Art. 5.
(Istituzione del Fondo perequativo).

      1. È istituito il Fondo perequativo per realizzare interventi in favore delle aree meno servite e per incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo dal vivo e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alla collettività, di seguito denominato: «Fondo».
      2. La gestione del Fondo è affidata alla Conferenza unificata. Le fonti di finanziamento del Fondo sono rappresentate da:

          a) una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), determinato annualmente in sede di legge finanziaria;

          b) la destinazione di una parte dei proventi del gioco del lotto, determinata annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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